di Maurizio Tiriticco
Dopo anni e anni … finalmente!… Era ora! Il nostro Governo ha assunto le sue decisioni in merito al Quadro Europeo delle Qualifiche, o meglio alla necessità di dichiarare a quale degli otto livelli indicati dall’Unione europea fin dal 5 settembre del 2006 (è la data della proposta di Raccomandazione, poi approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 23 aprile 2008) corrisponda ciascuno dei nostri titoli di studio.
Si veda al proposito l’“Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008. Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del dlgs 28 agosto 1997, n. 281, n. 252”, sottoscritto il 20 dicembre 2012.
Dall’Accordo si evincono le seguenti corrispondenze tra i livelli europei e i nostri titoli di studio:
- livello1 – diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione;
- livello 2 – certificato delle competenze di base acquisite in esito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- livello 3 – qualifica di operatore professionale;
- livello 4 – diplomi conclusivi del secondo ciclo di istruzione; diploma professionale di tecnico; certificato di specializzazione tecnica superiore;
- livello 5 – diploma di Istruzione Tecnica Superiore;
- livello 6 – laurea; diploma accademico di primo livello;
- livello 7 – laurea magistrale; diploma accademico di secondo livello; master universitario di primo
- livello; diploma accademico di specializzazione (I); diploma di perfezionamento o master (I);
- livello 8 – dottorato di ricerca; diploma accademico di formazione alla ricerca; diploma di specializzazione; master universitario di secondo livello; diploma accademico di specializzazione (II); diploma di perfezionamento o master (II).
Nell’Accordo leggiamo anche che occorre “adottare le misure necessarie affinché, a far data dall’1 gennaio 2014, tutte le certificazioni delle qualificazioni rilasciate in Italia … riportino un chiaro riferimento al corrispondente livello del Quadro Europeo delle Qualificazioni per l’apprendimento permanente”.
Gli 8 livelli europei sono scanditi secondo tre descrittori, ormai noti anche nel nostro Paese: conoscenze, abilità e competenze; e di ciascun livello si indicano le rispettive corrispondenze. Per quanto riguarda la conclusione del primo ciclo italiano, gli esiti di apprendimento indicati
dall’Unione europea sono i seguenti:
- conoscenze: conoscenze generali di base;
- abilità: abilità di base necessarie per svolgere mansioni/compiti semplici;
- competenze: lavorare o studiare sotto supervisioni diretta in un contesto strutturato. Com’è noto, la competenza relativa al lavoro non riguarda il nostro ordinamento, in quanto “l’età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria” (dlgs 345/99, art. 5), quindi dopo il compimento dei 16 anni di età. E’ opportuno ricordare che ai 15 anni di età è possibile accedere all’apprendistato di primo livello, finalizzato al compimento dell’obbligo di istruzione, al conseguimento di una qualifica di primo livello e a un diploma professionale (si veda il Testo Unico sull’apprendistato, dlgs 167/2011). Per quanto riguarda il conseguimento dell’obbligo di istruzione decennale (si consegue nei percorsi del secondo ciclo di istruzione, nei percorsi dell’istruzione e formazione professionale regionale e nell’apprendistato), gli esiti di apprendimento indicati dall’Unione europea sono i seguenti:
- conoscenze: conoscenze pratiche di base in un ambito di lavoro e di studio;
- abilità: abilità cognitive e pratiche di base necessarie per utilizzare le informazioni rilevanti al fine di svolgere compiti e risolvere problemi di routine, utilizzando regole e strumenti semplici;
- competenze: lavorare o studiare sotto supervisioni diretta con una certa autonomia. Il quarto livello interessa gli studenti che concludono e superano il secondo ciclo di istruzione. Gi esiti di apprendimento, di cui al quarto livello europeo, sono i seguenti:
- conoscenze: conoscenze pratiche e teoriche in ampi contesti in un ambito di lavoro e di studio;
- abilità: una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie per creare soluzioni a problemi specifici in un ambito di lavoro e di studio;
- competenze: autogestirsi all’interno di linee guida in contesti di lavoro o di studio solitamente prevedibili, ma soggetti al cambiamento; supervisionare il lavoro di routine di altre persone, assumendosi una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle attività di lavoro e di studio.
L’accordo entrerà in vigore – come già detto – a partire dal primo gennaio 2014. Ciò non significa che fin da quest’anno non si debba porre attenzione a quanto da esso stabilito e alle corrispondenze che corrono tra le finalità e gli obiettivi che sono proposti dalla nostre norme – nella fattispecie, per quanto riguarda l’istruzione, ciò che è prescritto nelle Indicazioni nazionali del primo ciclo, in quelle dei licei, nelle Linee guida degli istituti tecnici e professionali e nei decreti relativi all’innalzamento dell’obbligo di istruzione, dm 139/07 e 9/10 – e quanto indicato dai livelli della Raccomandazione europea.
Comunque, dal prossimo anno la certificazione dovrà diventare una “cosa” seria, come si suol dire, soprattutto in considerazione del fatto che i titoli di studio rilasciati dalle istituzioni scolastiche e formative di un Paese membro dell’Unione europea sono leggibili e spendibili negli altri Paesi membri. E, stante la difficile situazione lavorativa, la mobilità di cittadini e titoli di studio all’Interno dell’Unione assumerà in un prossimo futuro proporzioni sempre più massicce.
Pertanto, la certificazione delle competenze, a tutt’oggi ancora per certi versi “snobbata” dalle nostre istituzioni scolastiche, assumerà un rilievo sempre più importante e necessario. Va anche ricordato che, in tale prospettiva, la certificazione delle competenze alla conclusione del secondo ciclo di istruzione, a tutt’oggi ampiamente “snobbata” in quanto il Miur non ha mai indicato quali siano le competenze da certificare, nella tornata di esami del 2015 – al compimento del riordino avviato nell’anno scolastico 2010/11 – diventerà operativa.
Com’è noto le Linee guida degli istituti professionali e tecnici indicano con chiarezza le competenze disciplinari terminali; invece, le Indicazioni per i licei sono più vaghe in tale materia. Comunque, il MIUR dovrà adottare i necessari provvedimenti perché l’attuale procedura dell’esame venga riformulata. L’attuale modello di certificazione (dm 26/09), anche se plurilingue, si limita a indicare i punteggi ottenuti dal candidato, non le competenze certificate. Pertanto, occorrerà rivedere la normativa che regola le procedure dell’esame. I tempi ci sono, ma … speriamo che l’amministrazione non si riduca all’ultimo momento.
E non sarebbe la prima volta!
Roma, festa della Repubblica 2013